Che cos'è il ravvedimento operoso
La legge consente al contribuente di regolarizzare di sua iniziativa, le violazioni connesse al pagamento dell'IMU mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO". Tale istituto è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.Lgs 05/06/1998 n. 203, D.Lgs 30/03/2000 n. 99 e dalle circolari 180/E del 10/07/1998, 184/E del 13/07/1998, 192/E del 23/07/1998 e 23/E del 25/01/1999. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili previste dalle nuove disposizioni relative alle sanzioni amministrative non penali in materia tributaria.
Come avvalersi del ravvedimento operoso
Per potersi avvalere di esso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza". I contribuenti che si avvalgono del ravvedimento operoso devono darne comunicazione per iscritto al Comune di Cologno al Serio - Ufficio Tributi, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio o scaricabile dal sito ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.
Per gli omessi o parziali versamenti si applicano:
A) Sanzioni
Fattispecie | Termine adempimento | Sanzione applicata |
RAVVEDIMENTO SPRINT: |
entro 30 giorni - fino al 14° giorno |
0,10% al dì |
RAVVEDIMENTO BREVE: |
entro 30 giorni |
1,5% |
RAVVEDIMENTO MEDIO: |
entro 90 giorni |
1,67% |
RAVVEDIMENTO LUNGO: |
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure entro un anno dalla scadenza del versamento |
3,75% |
Infedele denuncia |
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi |
6,25% |
Omessa denuncia |
entro 90 giorni - minimo 5,10 euro | 10,00% |
Omessa denuncia |
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - minimo 6,38 euro | 12,50% |
Sull'importo relativo all'imposta dovuta maturano gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno come segue:
B) Interessi
dal giorno successivo alla data di scadenza dei rispettivi adempimenti alla data di effettivo versamento con tasso legale al:
- 0,8% dal 1° gennaio 2019 (D.M. 12/12/2018)
- 0,05% dal 1° gennaio 2020 (D.M. 12/12/2019)
usando la seguente formula " imposta x tasso legale x gg /36.500 ".
Versamenti
Per i versamenti va utilizzato il modello di pagamento unificato F24 barrando la casella ravvedimento operoso, reperibile dal calcolatore comunale IMU/TASI o su internet o da chi presta assistenza fiscale.
NB - Per quanto riguarda le scadenze fiscali che cadono di sabato l'art. 6 comma 8, del D.L. 330/94 confermato dall'art. 18 del D.leg.vo 241/97 stabilisce che se il termine di pagamento cade di sabato o di giorno festivo, il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.